domenica 18 novembre 2007

Art. 7-ter del disegno di legge finanziaria per il 2008

La norma sulle nuove assunzioni alle agenzie fiscali.

Art. 7-ter
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario)
1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obbiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
(omissis)
e) nell'Agenzia delle dogane che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
(omissis).

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